Si avvicina la data di scadenza, 12/03/2015, della norma transitoria di cui al punto 12 dell’Allegato all’Accordo Stato-regioni del 22/02/2012, che prevede che i lavoratori che al momento dell’entrata un vigore dell’Accordo (12/03/2013) risultavano essere già incaricati della conduzione di una delle attrezzature in esso comprese, possano effettuare il pertinente corso di abilitazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore.
L’Accordo del 22/02/2013 ha anche concesso a tali soggetti la possibilità di vedersi riconosciuta, entro la medesima data del 12.03.2015, una eventuale dimostrata formazione pregressa (punto 9 lettere a), b) e c) e, come spesso accade, il picco delle richieste di riconoscimento si ha in prossimità della scadenza dei termini per esso previsti.
Il riconoscimento della formazione pregressa si consegue, in alcuni casi, mediante una integrazione formativa (corso di aggiornamento), secondo le condizioni indicate nello schema qui sotto:
caso
|
formazione ricevuta e dimostrata
|
integrazione richiesta
(da fare entro 24 mesi dal 12.03.2013)
|
a | corso di durata complessiva non inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordo, composto di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento | nessuna |
b | corso composto da modulo teorico, modulo pratico + verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordo | solo modulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici) |
c | corso di qualsiasi durata non completato da verifica finale di apprendimento | modulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici) + verifica finale di apprendimento |