giovedì 11 dicembre 2014

Regola tecnica prevenzione incendi Gpl, indicazioni applicative, nota n. 13818

 Pubblicata il 21 novembre dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco la nota Depositi di Gpl fino a 13 m³. Indicazioni applicative del DM 4 marzo 2014 di modifica del DM 14 maggio 2004.
Nello specifico la circolare chiarisce che:
  • relativamente al punto 5.2.4 dell’allegato al Dm 14 Maggio 2004, così come integrato dal Dm 4 marzo 2014, che prevede che i serbatoi “possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità”. Nel caso in cui non sia possibile ricoprire il serbatoio con uno spessore di materiale pari a 0,5 metri gli installatori possono ricorrere all’istituto della deroga, (previsto dall’art. 7 del Dpr 151/2011), grazie al quale lo spessore di ricoprimento potrà essere inferiore se vengono utilizzati materiali che garantiscono equivalenti prestazioni di isolamento termico, incombustibilità, stabilità e durabilità;
  • relativamente ai punti 3.7 e 3.9 del Dm 4 marzo 2014, in materia di recinzioni “si rappresenta che l’idoneità dei sistemi alternativi alla recinzione nonché di quelli di protezione in caso di presenza di alberi ad alto fusto, deve essere oggetto di apposita documentazione tecnica, conservata nel fascicolo del serbatoio (così come indicato nel modello PIN 2 SCIA_gpl), attestante il rispetto dei requisiti prestazionali citati nei nuovi punti del Dm 4 marzo 2014, a firma di tecnico iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze”.


giovedì 27 novembre 2014

Macchina agricola raccoglifrutta, prima verifica periodica, istruzioni in guida Inail

Macchina agricola raccoglifrutta. Istruzioni per la prima verifica periodica. Pubblicata da Inail una guida destinata al supporto dei tecnici verificatori e dei datori di lavoro sugli adempimenti previsti dalla normativa.
Datore di lavoro: comunicazione di messa in servizio e richiesta di prima verifica periodica; tecnici verificatori: tutta la procedura necessaria. Questi i punti affrontanti dal documento. 
La macchina agricola raccoglifrutta si definisce come una piattaforma di lavoro semovente destinata ad operare su terreno naturale non coltivato o sconnesso, per spostare uno o più operatori alle posizioni di lavoro per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura, o altre operazioni relative alla manutenzione degli alberi da frutta dalla piattaforma di lavoro. L’ingresso e l’uscita degli operatori dalla piattaforma di lavoro avvengono attraverso un accesso a livello del terreno o del telaio portante della macchina”.

Il documento ha la finalità di supportare i tecnici verificatori Inail nella conduzione della prima verifica periodica delle macchine agricole raccoglifrutta. Nello specifico, l'elaborato, dopo una prima sezione di supporto al datore di lavoro negli adempimenti relativi a comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro e successiva richiesta di I verifica periodica, descrive la procedura di I verifica periodica: compilazione della scheda tecnica della macchina agricola raccoglifrutta e verifica della stessa con redazione del relativo verbale. In particolare, è illustrata sinteticamente ciascuna voce della scheda e sono riportate, in base agli aspetti che il D.M. 11 aprile 2011 riconosce come fondamentali per la verifica sul campo dell'attrezzatura, l'individuazione degli organi principali dell'attrezzatura di lavoro, alcune possibili prove da condursi e una pratica raccolta di documentazione di riferimento sulla materia.
Il documento Inail descrive in dettaglio tutte le procedure necessarie per la Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di una macchina agricola raccoglifrutta e per la richiesta della prima verifica all’Unità operativa territoriale competente, indicando la modulistica e i link di riferimento.



giovedì 11 settembre 2014

LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91

Pubblicata la Legge 116/2014 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (G.U. n. 192 del 20 agosto 2014) la quale all'art. 1 bis prevede che "Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi* di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore...non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al Dpr 151/2011″.


<< per approfondire



lunedì 8 settembre 2014

Antiparassitari: Le Precauzioni nella preparazione della miscela



Con i termini “agrofarmaco”, “prodotto fitosanitario” o anche “antiparassitario” o “pesticida” si definiscono generalmente alcuni prodotti utilizzati per la cura delle malattie delle piante o atti a regolare i loro processi vitali. Questi prodotti, prima di essere immessi sul mercato, vengono sottoposti ad una lunga fase di sperimentazione e sviluppo e successivamente ad un processo di autorizzazione. E una parte degli studi eseguiti per l’autorizzazione è proprio “correlata alla sicurezza degli utilizzatori e alle misure preventive che gli utilizzatori stessi devono adottare per il corretto utilizzo degli agrofarmaci”.
A raccontare in questi termini gli agrofarmaci è un manuale tecnico dal titolo “Coltiva il tuo futuro”, prodotto da Agrofarma (una associazione di Federchimica), dalla Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana ( Confagricoltura) e dal Gruppo 3M e presente tra gli atti del seminario “ Prodotti fitosanitari - processo di autorizzazione e sicurezza di impiego”.

Il manuale tecnico sottolinea che “le informazioni relative ai dispositivi di protezione individuali da impiegare per l’applicazione degli agrofarmaci sono riportate sull’etichetta del prodotto stesso e/o nella scheda di sicurezza. Purtroppo a volte, per eseguire il trattamento tempestivamente o perché tali dispositivi risultano scomodi o non confortevoli da indossare soprattutto in ambienti caldi come quelli del sud Italia o delle serre, vengono impropriamente utilizzati mettendo così in pericolo la propria salute”.
Per conoscere meglio i rischi e la prevenzione può essere utile questo manuale, uno “strumento utile e semplice per tutti gli utilizzatori di agrofarmaci affinchè la manipolazione e l’impiego di questi prodotti, in tutte le fasi, sia sicuro per l’operatore”.

Sfogliando il documento ci soffermiamo in particolare su una delle attività che richiedono un’attenzione particolare da parte degli operatori: la preparazione della miscela.
Una preparazione che “deve essere eseguita da personale esperto ed in caso di prodotti classificati come Tossici, Molto tossici e Nocivi da persone in possesso del ‘patentino’ (Autorizzazione all’acquisto – capo V art. 25 DPR 290/01)”. E bisogna verificare che nelle vicinanze “non ci siano bambini e animali e prendere tutte le precauzioni per evitare incidenti che possono avere conseguenze negative per l’operatore, l’ambiente e per la qualità del trattamento”.
Queste le regole e precauzioni da seguire prima di preparare la miscela:
- “leggere l’etichetta e/o la scheda di sicurezza e seguire le istruzioni ivi riportate;
- verificare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuali adeguati;
- verificare che le attrezzature per il dosaggio siano correttamente tarate e in buono stato di funzionamento;
- assicurarsi che il materiale di primo soccorso sia facilmente accessibile;
- calcolare la quantità di miscela necessaria al trattamento”.
Si ricorda che l’etichetta è “un documento ufficiale che contiene tutte le informazioni sul prodotto, il suo corretto utilizzo e le raccomandazioni. È obbligatorio seguire le istruzioni riportate sull’etichetta”. Inoltre la scheda di sicurezza “contiene le informazioni che consentono agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per la protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente sul luogo di lavoro”.
Veniamo all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella preparazione della miscela.
Questo è l’equipaggiamento minimo di protezione raccomandato:
- “tuta di protezione per rischi chimici (DPI di terza categoria);
- guanti per rischi chimici (DPI di terza categoria);
- stivali di gomma;
- maschera di protezione delle vie respiratorie (DPI di terza categoria)”.
E nel caso che ci sia necessità di utilizzare uno specifico dispositivo di protezione individuale, “tale informazione viene riportata sull’etichetta e/o sulla scheda di sicurezza del prodotto”.
Nel documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportate ulteriori informazioni sui DPI, ad esempio con riferimento alla necessità di marcatura CE e della presenza di una nota informativa.
Queste sono invece le precauzioni da osservare nella preparazione della miscela:
- “allontanate bambini, animali e personale non addetto, dal posto in cui preparate la miscela;
- indossate gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
- non contaminate pozzi, fontane, sorgenti e corsi d’acqua;
- aprite il prodotto e versatelo in modo accurato, evitando schizzi e/o spargimenti;
- mantenete la confezione lontana dal vostro corpo per ridurre il rischio di contatto con il prodotto;
- dopo aver misurato il prodotto che utilizzerete, richiudete immediatamente la confezione per evitare spargimenti;
- appoggiate sempre le confezioni e gli utensili misuratori sopra superfici piane e stabili, in modo da evitare la loro caduta e lo spargimento del loro contenuto”.
Nella guida sono presenti anche le precauzioni necessarie per la preparazione della miscela direttamente nell’atomizzatore, strumento utilizzato per fare i trattamenti antiparassitari.
E si ricorda che dopo lo “svuotamento totale del prodotto, il suo contenitore deve essere sottoposto a triplo lavaggio”. Questa pratica di sciacquare tre volte le confezioni di agrofarmacicon acqua pulita, versandola sempre nel serbatoio dell’irroratrice reca benefici in termini non solo di economia e di efficacia, ma anche in termini:
- “di sicurezza: in una confezione ben lavata non rimangono residui, evitando così il rischio di intossicazioni ed altri incidenti;
- di protezione ambientale: una confezione lavata tre volte non contamina l’ambiente”.
In particolare non bisogna liberarsi mai dalle confezioni vuote “in modo sbrigativo”. E non bisogna bruciarle, né gettarle ad esempio nei campi (terreni di coltura o incolti), nei fiumi, torrenti o fossati, nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani. Né bisogna mai riutilizzate le confezioni vuote di agrofarmaci: potrebbero esservi rimasti residui di prodotto.
Concludiamo ricordando che il manuale riporta ulteriori informazioni e precauzioni in relazione a:
- applicazione degli agrofarmaci;
- manutenzione, pulizia e rinnovo dei sistemi di protezione individuale;
- condizioni di possibile contaminazione ambientale;
- misure da adottare in seguito alla contaminazione dell’operatore;
- assistenza medica in caso di incidente.
NB: Con l’entrata in vigore del DPR n. 55/2012 sono state introdotte alcune modifiche al DPR 290/2001, relative alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Relazione Prima parte - a cura di Claudio Galbiati su rischi chimici, dispositivi di protezione individuale, formazione, uso corretto e verifica (formato PDF, 7.35 MB).


fonte: "punto sicuro"